STATUTO SOCIALE - FONDO SOLIDARIETÀ

Approvato dall'Assemblea Ordinaria del 11 Luglio 2019

TITOLO PRIMO

Costituzione e domicilio della Società – Suo scopo – Sua durata

 

Art.1

È costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “FONDO SOLIDARIETA’ CIRCUMVESUVIANA” (di seguito “FONDO”) per lo svolgimento delle attività di interesse generale e diverse di cui ai successivi articoli.

Con l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l’acronimo “APS” o l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” saranno inseriti nella denominazione sociale. Pertanto, la denominazione dell’Associazione diverrà “FONDO SOLIDARIETA’ CIRCUMVESUVIANA APS”. 

L’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS” dovranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

 

Art. 2

Il FONDO ha sede legale in Napoli, al Corso Garibaldi 387, e potrà istituire su tutto il territorio nazionale strutture periferiche.

 

Art. 3

Il FONDO persegue, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, l’attività di interesse generale consistente in interventi e prestazioni sanitarie in favore dei propri associati e di loro familiari senza perseguire alcun scopo di lucro.

Per il conseguimento dello scopo sociale il Fondo potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, sia pubbliche, che private, sia con i singoli professionisti ed operatori socio sanitari. Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale il FONDO potrà raccogliere fondi e contributi, nel rispetto di tutte le formalità richieste.

 

Art. 4

Il FONDO potrà attuare tutte le iniziative che si rendessero convenienti o necessarie, purché conformi con quanto previsto dal presente Statuto, ed in particolare, il FONDO potrà svolgere ulteriori attività di interesse generale consistenti nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, anche in collaborazione con Enti e/o Organismi diversi.

 

Art. 5

Il FONDO potrà svolgere, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle leggi in materia. Spetterà al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale dell’attività nella relazione allegata al bilancio.

In particolare il FONDO, potrà intervenire, in caso di morte degli associati, corrispondendo al coniuge superstite o agli aventi causa un contributo una tantum per le spese funerarie pari ad euro quindicimila.

Al coniuge superstite, o agli aventi causa, del Socio il cui rapporto di lavoro è cessato nei 12 mesi precedenti il decesso (per inabilità totale) viene corrisposto un contributo una tantum per le spese funerarie pari ad euro settemilacinquecento.


 

Il contributo una tantum sarà corrisposto in base all’anzianità, consecutiva, di iscrizione del Socio al FONDO, secondo la seguente tabella:

 

Nel primo anno

10 %

Da almeno un anno

25 %

Da almeno due anni

50 %

Da almeno tre anni

75 %

Da almeno quattro anni

100 %

La richiesta deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di un anno dalla morte del socio o ex socio, pena la perdita del diritto a ricevere il contributo.

 

Art. 6

Il FONDO potrà, inoltre, svolgere attività diverse intervenendo finanziariamente a favore degli associati in caso di malattia del Socio, quando l’assenza dal lavoro si protrae oltre il centottantesimo giorno negli ultimi dodici mesi e fino al cinquecento quarantesimo giorno. Il contributo in tal caso sarà di venticinque euro per ogni giornata di malattia.

Il contributo sarà corrisposto in base all’anzianità, consecutiva, di iscrizione del Socio al FONDO, secondo la seguente tabella:

Da almeno un anno

25 %

Da almeno due anni

50 %

Da almeno tre anni

75 %

Da almeno quattro anni

100 %

La richiesta deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di 6 mesi dall’ultima giornata di malattia, pena la perdita del diritto a ricevere il contributo.

 

Art. 7

Il FONDO potrà, infine, svolgere attività diverse intervenendo finanziariamente in favore degli associati in caso di cure mediche o di interventi chirurgici di particolare importanza a cui l’associato ed un proprio familiare debbono sottoporsi.

Il contributo sarà di un ammontare massimo pari al 50% delle spese sostenute dall’associato, fino ad un tetto massimo di quindicimila euro.

Il contributo verrà erogato a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del FONDO previa valutazione della documentazione presentata dall’associato in base all’anzianità consecutiva di iscrizione del Socio secondo la seguente tabella:

Da almeno un anno

25 %

Da almeno due anni

50 %

Da almeno tre anni

75 %

Da almeno quattro anni

100 %

La richiesta di contributo deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo entro il termine di un anno dal verificarsi o dall’accertamento dell’evento morboso ed entro 6 mesi dall’intervento chirurgico, pena la perdita del diritto a ricevere il contributo.

 

Art. 8

Il FONDO potrà prendere iniziative per la costituzione o adesione a consulte, consorzi ed ad altre organizzazioni comunque denominate nel campo della mutualità, della cooperazione e del volontariato.

Per lo stesso motivo l’associazione potrà compiere qualunque operazione per il conseguimento dello scopo sociale, compreso la stipula di contratti di locazione o di comodato, l’accensione di finanziamenti, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, ed ogni altro atto o contratto che risulti utile od opportuno per il sodalizio.

Per il conseguimento dell’oggetto Sociale, il FONDO, avendone la disponibilità finanziaria, potrà compiere operazioni immobiliari.

 

Art. 9

La durata del FONDO è illimitata, salvo quanto previsto dall'art. 31.

 

 

 

TITOLO SECONDO

Soci, loro ammissioni ed esclusioni – Suo patrimonio

 

Art. 10

Il numero degli associati al FONDO è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono Soci del FONDO tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti interni, incluso il regolare versamento delle quote associative e di eventuali contributi. A tale categoria possono accedere i dipendenti in servizio (sia in prova sia in pianta stabile) dell’Ente Autonomo Volturno (di seguito EAV), nonché i soci che si trasferiscono presso altre aziende.

L’impegno dell’associato è per l’anno solare e non per frazione di esso.

Gli associati hanno il diritto di:

a)    partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b)   essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi;

c)    esaminare i libri sociali.

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

a)    adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione

b)   rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c)    versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

 


 

Art. 11

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può concedere riconoscimento di Benemerenza alle persone fisiche o giuridiche (cooperative, mutue associazioni culturali, enti morali e locali) che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità del FONDO, nonché a coloro che effettuano conferimenti patrimoniali per il conseguimento dell’oggetto Sociale.

Tali soggetti non rientrano nella compagine sociale, pertanto non devono versare i premi associativi, non possono essere eletti a cariche sociali, non hanno diritto a voto né a qualsiasi assistenza e previdenza mutualistica.

 

Art. 12

Per divenire socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando in essa di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti Interni.

L’iscrizione del socio viene disposta dal Consiglio Direttivo e la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo potrà, entro 60 giorni dalla data di ricezione, respingere la domanda di ammissione motivando tale decisione e comunicandola all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di diniego l’aspirante socio potrà, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, potrà chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea.

L’impegno dell’associato si intende tacitamente rinnovato in mancanza di dimissioni scritte entro il 30 settembre di ogni anno.

 

Art. 13

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

a)    per decesso;

b)   per dimissioni da comunicarsi per iscritto a mezzo raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno;

c)    per decadenza, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o comunque nel caso venga a mancare uno dei requisiti per cui l’Associato è stato ammesso;

d)   per delibera di esclusione del Collegio dei Probiviri.

Sono considerate cause di esclusione dell’Associato fra l’altro:

a)    l’indisciplina, l’indegnità da chiunque accertate;

b)   l’aver chiesto o ottenuto i benefici del FONDO in maniera illecita o fraudolenta;

c)    la morosità nei pagamenti dei contributi associativi; viene considerato moroso l’associato che, essendo stato invitato per iscritto dall’organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto.

L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte del FONDO ha l’obbligo di versare le quote associative per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione dalla qualità di associato.

 

Art. 14

Il Patrimonio sociale comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dai beni mobili e immobili di proprietà del FONDO, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è indivisibile per tutta la durata dell’associazione e non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’associazione è stata costituita.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I soci espulsi, radiati, dimissionari e gli eredi dei soci deceduti non possono pretendere la restituzione di una quota del patrimonio dell’associazione.

Le entrate del FONDO sono costituite da:

a)    quote e contributi degli associati, rappresentati dalle quote associative e dai contributi versati dagli associati nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota annuale può essere versata con trattenuta sulle 14 mensilità, essa è dovuta per l’intero anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato e stato iscritto. La quota ed il contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

b)   proventi delle iniziative assunte dal FONDO nel rispetto delle proprie finalità statutarie;

c)    contributi straordinari, fissati una tantum, su proposta del Consiglio Direttivo e deliberati dall’Assemblea Straordinaria;

d)   contributi, erogazioni e lasciti diversi, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e)    ogni ulteriore entrata derivante all’associazione a qualsiasi legittimo titolo.

 

 

 

TITOLO TERZO

Organi sociali

 

Art. 15

Gli organi del FONDO sono:

-        l'Assemblea dei soci;

-        il Consiglio Direttivo;

-        il Presidente;

-        il Vice Presidente;

-        il Segretario;

-        il Cassiere-Economo;

-        il Collegio dei Revisori;

-        il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 16

L’Assemblea dei Soci ha tutti i poteri deliberativi.

Hanno diritto alla partecipazione all’Assemblea ed al voto tutti i Soci che risultino iscritti almeno un mese prima del giorno fissato per la convocazione in prima seduta.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, per discutere ed approvare il bilancio di esercizio e delibera sulle altre questioni che vengono sottoposte ad essa dal Consiglio Direttivo.

 

L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

-        nomina e revoca i componenti degli organi sociali secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento elettorale;

-        nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-        approva il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione predisposti dal Consiglio Direttivo;

-        approva su proposta del Consiglio Direttivo eventuali regolamenti interni;

-        delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-        delibera sulla esclusione degli associati;

-        delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci oppure dal Collegio dei Revisori per i compiti ad esso attinenti.

All’Assemblea straordinaria compete:

-        la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto sociale;

-        la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del FONDO;

-        la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento del FONDO e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione dell’Assemblea si effettua mediante avviso affisso nella sede sociale e nei luoghi di lavoro almeno quindici giorni prima della data stabilita.

Gli avvisi dovranno specificare la data, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da discutere.

Ogni Socio può rappresentare, con delega sottoscritta, un solo altro Socio. L’Assemblea elegge il Presidente ed il Segretario tra i presenti.

Il Presidente controlla la validità dell’Assemblea e delle sue deliberazioni; il Segretario redige il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, in caso di votazione segreta l’Assemblea elegge, tra i presenti, un comitato di scrutinio composto da 3 membri.

 

Art. 17

Il FONDO si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dello scopo sociale.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo l’associazione può comunque prendere in carico lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati per attività operative dirette a garantire una migliore erogazione delle prestazioni del sodalizio sotto il profilo tecnico-organizzativo. Gli associati possono prestare la propria opera all’interno dell’associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l’eventuale remunerazione dell’opera prestata dai collaboratori, nonché valutarne la fattibilità economico-finanziaria, sentito il parere del Collegio dei Revisori, su richiesta del Presidente dell’associazione.

 

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da nove soci eletti dagli associati e due nominati dall’Azienda EAV tra i soci.

 

Art. 19

Le elezioni per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori si svolgono ogni 4 anni con le seguenti norme:

1)      un Comitato Elettorale nominato dall’Assemblea e formato da sette membri ordinari e due supplenti provvede a tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni stesse;

2)      possono partecipare alle elezioni i Soci iscritti da almeno un anno al FONDO ed in regola con i pagamenti;

3)      le elezioni devono essere indette dal Comitato Elettorale novanta giorni prima della scadenza del mandato e svolgersi entro 60 giorni dalla loro indizione con un preavviso di almeno 15 giorni; in caso di mancata indizione nei termini dello Statuto, le elezioni possono essere indette dal Collegio dei Revisori o dal 10% dei Soci aventi diritto al voto;

4)      è consentito, secondo determinazione del Consiglio Direttivo, che il voto possa essere espresso per corrispondenza o altro mezzo di telecomunicazione;

5)      sono da eleggere nove membri del Consiglio Direttivo, due membri del Collegio dei Revisori e due supplenti;

6)      tutti i Soci possono presentare la lista al Comitato Elettorale entro e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data fissata per le elezioni; la lista deve essere corredata da almeno cinquanta firme di Soci, ogni Socio può firmare una sola lista. Quest'ultima può contenere al massimo un numero di candidati pari al doppio dei membri da eleggere. Il Comitato Elettorale, dopo averne controllata la validità, deve esporre le liste;

7)      oltre al voto di lista il Socio può esprimere due preferenze. I seggi vengono attribuiti secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti riportati dalle singole liste concorrenti per ciascun organo sociale.

I seggi sono attribuiti alle sole liste che avranno conseguito un numero di voti validi pari o superiore al quorum elettorale, che si ottiene dividendo il numero dei voti validi alle liste (escluse le schede bianche e nulle) per il numero dei seggi da assegnare per ciascun organo sociale.

Definito il quorum, la commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti, senza apportare alcun arrotondamento per difetto o per eccesso, al quoziente ottenuto dal rapporto tra numero di voti validi di ciascuna lista e quorum. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste che, avendo raggiunto il quorum elettorale, hanno ottenuto i migliori resti e in caso di parità di resti a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale.

Solo dopo aver ripartito i seggi tra le liste che hanno raggiunto il quorum, il Comitato Elettorale procede alla loro attribuzione sulla base dei voti di preferenze ottenute dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti per ciascuna carica sociale.

In caso di parità di preferenze costituisce titolo l’anzianità d’iscrizione al FONDO, a parità d’iscrizione l’anzianità anagrafica;

Le elezioni sono valide se ad esse partecipa almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. In caso contrario la votazione è ripetuta dopo otto giorni e risulta valida qualunque sia il numero dei votanti. Dall’entrata in vigore del presente Statuto i membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. I componenti del Comitato Elettorale non possono essere candidati.

 

Art. 20

I Consiglieri durano in carica 4 anni. In caso di morte, decadenza, dimissioni, esclusione o per uno dei motivi di cui all’art. 13, subentra il primo consigliere non eletto della lista di appartenenza. In caso di dimissioni contemporanee di cinque o più consiglieri eletti tra i Soci sono indette nuove elezioni entro due mesi.

 

Art. 21

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è indetta con un preavviso di sette giorni e deve specificare l’ordine del giorno da trattare.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Uno dei Consiglieri eletti decade dalla carica se si assenta, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono intervenire i Revisori

 

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione che non siano statutariamente riservati all’Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

-        la nomina e la revoca del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario ed il Cassiere-Economo eletti dai Soci;

-        la predisposizione dei regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea;

-        l’elaborazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo;

-        il funzionamento del FONDO, determinando le singole attività nei limiti e nelle forme previste dall’atto costitutivo e dallo statuto;

-        l’esecuzione delle deliberazioni assembleari.

La responsabilità della gestione è assunta dai Consiglieri.

 

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale del FONDO ed è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del FONDO stesso.

Controlla il funzionamento del FONDO, la riuscita delle manifestazioni e firma la corrispondenza sociale e tutti gli atti che impegnano finanziariamente il FONDO.

Convoca il Consiglio Direttivo, controlla l’attuazione delle deliberazioni e nomina i collaboratori tecnici, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; in caso di dimissioni, decadenza o morte il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del successore dopo l’integrazione del Consiglio stesso.

 

 

Art. 24

Il Vicepresidente ha la funzione esecutiva solo quando, su delega, sostituisce la figura del Presidente.

 

Art. 25

Il Segretario ha la responsabilità di predisporre il bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali di competenza dell’organo direttivo, provvede al disbrigo della corrispondenza, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, risponde del funzionamento dei servizi del FONDO, dell’ordinamento organizzativo, dell’osservanza delle deliberazioni, dei regolamenti e dello Statuto.

 

Art. 26

Il Cassiere-Economo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate solo a mezzo di regolari ordinativi autorizzati a firma del Presidente e del Segretario.

Prende in consegna i beni mobili ed immobili del FONDO e tiene aggiornato il “Libro degli inventari”.

 

Art. 27

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra i soci.

Dei 3 membri effettivi uno è nominato dall’azienda EAV, gli altri componenti del Collegio vengono eletti contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e con le stesse modalità.

Il Comitato Elettorale nominato per l’elezione del Consiglio Direttivo provvede anche alla elezione del Collegio dei Revisori.

Dall’entrata in vigore del presente Statuto i componenti del Collegio dei Revisori non possono essere eletti per più di 3 mandati consecutivi.

Hanno diritto di voto tutti i Soci che possono esprimere, in deroga a quanto previsto all’art. 19, una sola preferenza.

I Revisori eleggono il Presidente del Collegio nella prima riunione utile.

I Revisori durano in carica 4 anni. In caso di morte, decadenza, dimissioni, esclusione o per uno dei motivi di cui all’art. 13, subentra il primo Revisore supplente non eletto. In caso di dimissioni contemporanee di tutti i Revisori eletti tra i Soci sono indette nuove elezioni entro due mesi.

Il Presidente dei Revisori deve convocare il Collegio almeno ogni 3 mesi ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità; di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il Collegio dei Revisori in qualità di organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e smi, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle leggi in materia accompagnandolo con una propria relazione da sottoporre all'Assemblea. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto nell'esercizio dall'organo di controllo.

 

 

I componenti del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.  Intervenire, infine, alle adunanze del Consiglio.

Al Collegio dei Revisori può essere affidato il controllo contabile, purché un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Al superamento dei limiti di legge, il controllo contabile dovrà essere affidato ad un soggetto, interno o esterno al Fondo, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 28

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea tra i soci, che nominano nel loro seno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli organi del FONDO e i Soci, ovvero tra Socio e Socio, quando la mediazione venga richiesta e comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita dei FONDO. Il Collegio dei Probiviri decide anche sulle controversie inerenti all’ammissione di nuovi associati. Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. Il Collegio si riunisce senza formalità e senza preavviso, le sue decisioni sono inappellabili. I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti a maggioranza semplice dall’Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica quanto i Consiglieri.

Nel caso di infrazione da parte dei Soci delle regole sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, che arrechino danni morali e materiali al FONDO, possono essere inflitte dal Collegio dei Probiviri le seguenti sanzioni:

1)    ammonizione semplice verbale;

2)    ammonizione grave scritta;

3)    sospensione dall’attività del FONDO per un periodo variabile da uno a sei mesi;

4)    espulsione dal FONDO, oltre al rimborso degli eventuali danni materiali.

 

TITOLO QUARTO

Esercizio sociale - Rendiconto - Libri Sociali

Art. 29

L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di Bilancio Consuntivo che comprende la situazione economica patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio che costituisce uno strumento di trasparenza e d’informazione dell'intera gestione del sodalizio.

Il progetto di Bilancio Consuntivo unitamente alla relazione del Presidente del Consiglio Direttivo che documenta, tra l’altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, deve essere sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della data in cui è fissata la riunione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione. I Soci hanno diritto a prendere visione del progetto di bilancio, depositato con le relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nella sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea. Il progetto di bilancio consuntivo, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere presentato ai Soci per la sua approvazione con le modalità di votazione dell’Assemblea ordinaria, entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.

Per motivate circostanze eccezionali tale presentazione potrà essere prorogata di 60 giorni.

 

 

Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla redazione del bilancio di previsione che viene sottoposto, insieme alla relazione programmatica del Presidente del Consiglio Direttivo, all’attenzione del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della data in cui è fissata l’Assemblea per la sua approvazione.

Il bilancio di previsione deve rimanere depositato in copia, con la relazione programmatica del Presidente del Consiglio Direttivo, nella sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea.

Il bilancio di previsione deve essere presentato ai soci per la sua approvazione con le modalità di votazione dell’Assemblea ordinaria, entro il 30 settembre dell’anno precedente al quale si riferisce.

 

Art. 30

Gli eventuali avanzi di gestione, detratta la quota di almeno il 10%, da destinare al Fondo di Riserva, dovranno essere finalizzati ad iniziative a vantaggio degli associati. In presenza di avanzo di gestione, il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a proporre al Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio, uno schema progettuale attuativo per l’impiego dell’avanzo di gestione secondo le finalità sociali.

Il disavanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo può essere coperto su deliberazione dell'Assemblea mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti nell' ordine tassativo che segue e secondo le rispettive capienze:

-      Fondo di riserva;

-      Fondo contributi straordinari terzi.

Nell’ipotesi d’insufficienza di detti fondi il disavanzo dovrà essere riportato a nuovo.

 

Art. 31

I libri dell’associazione sono costituiti:

1)    dal libro verbali Assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le Assemblee degli associati;

2)    dal libro verbali del Consiglio Direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le relative deliberazioni;

3)    dal libro del Collegio dei Revisori, nel quale saranno verbalizzate tutte le relative riunioni;

4)    dal libro giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, afferenti le operazioni di gestione;

5)    dal libro degli inventari, nel quale saranno trascritte, in modo analitico, inizialmente e poi annualmente, tutte le attività e passività del FONDO;

6)    tutti i libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale.

I libri indicati ai punti 1-2-4-5-6 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre il libro di cui al punto 3 sarà tenuto a cura del Presidente del Collegio dei Revisori. Tutti i libri sono tenuti come previsto dalle norme vigenti.

I libri sociali e i documenti inerenti l’amministrazione dell’Associazione sono a disposizione del socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, presso la sede sociale e durante i normali orari d’ufficio. In caso di forza maggiore, l’indisponibilità temporanea della documentazione, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata al socio richiedente da parte dell’organo preposto alla cura degli atti.

 

TITOLO QUINTO

Scioglimento – Norme finali

 

Art. 32

Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal codice civile e/o dallo Statuto sociale, lo scioglimento del FONDO si può avere solo per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria con le maggioranze sancite dal presente statuto.

L’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Unico del Registro Nazionale del Terzo Settore e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o in conformità delle disposizioni di Legge vigenti alla data di estinzione o scioglimento.

 

Art. 33

Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è approvato dall’Assemblea dei Soci.

 

Art. 34

Per qualsiasi controversia derivante dall’applicazione del presente Statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

 

Art. 35

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.