STATUTO SOCIALE - FONDO SOLIDARIETÀ
Approvato dall'Assemblea Ordinaria del 28 giugno 2024
Art.1
È costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “FONDO SOLIDARIETA’ EAV” (di seguito “FONDO”) per lo svolgimento delle attività di interesse generale e diverse di cui ai successivi articoli.
Con l’eventuale iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l’acronimo “APS” o l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” saranno inseriti nella denominazione sociale. Pertanto, la denominazione dell’Associazione diverrà “FONDO SOLIDARIETA’ EAV APS”.
L’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS” dovranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 2
Il FONDO ha sede legale in Napoli, al Corso Garibaldi 387, e potrà istituire su tutto il territorio nazionale strutture periferiche.
Art. 3
Il FONDO persegue senza alcun scopo di lucro, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, l’attività di interesse generale consistente nell’agevolare interventi e prestazioni sanitarie in favore dei propri associati e di loro familiari nonché attuare tutte le iniziative finalizzate a promuovere la prevenzione sanitaria e il benessere sociale.
Per il conseguimento dello scopo sociale il Fondo potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, sia pubbliche, che private, sia con i singoli professionisti ed operatori socio sanitari.
Il FONDO non sarà responsabile, neppure in via indiretta, per eventuali danni subiti dal socio o dai suoi aventi diritto derivanti da prestazioni erogate da strutture convenzionate e dai loro professionisti e dagli operatori sanitari.
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale il FONDO potrà raccogliere fondi e contributi, nel rispetto di tutte le formalità richieste.
Art. 4
Il FONDO potrà attuare tutte le iniziative che si rendessero convenienti o necessarie, purché conformi con quanto previsto dal presente Statuto, ed in particolare, il FONDO potrà svolgere ulteriori attività di interesse generale consistenti nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, anche in collaborazione con Enti e/o Organismi diversi.
Art. 5
Il FONDO potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle leggi in materia.
Spetterà al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale dell’attività nella relazione allegata al bilancio
In particolare, il FONDO potrà intervenire, in caso di morte degli associati, corrispondendo al coniuge superstite o ad un suo avente diritto un sussidio una tantum per le spese funerarie nei termini e nelle condizioni previste dal Regolamento Sussidi.
Al coniuge superstite del Socio o ad un suo avente diritto il cui rapporto di lavoro è cessato nei 12 mesi precedenti il decesso (per inabilità totale) viene corrisposto un sussidio una tantum per le spese funerarie nei termini e nelle condizioni previste dal Regolamento Sussidi.
Art. 6
Il FONDO potrà, inoltre, intervenire finanziariamente a favore degli associati in caso di malattia del Socio nei termini e nelle condizioni previste dal Regolamento Sussidi.
Art. 7
Il FONDO potrà, infine, intervenire finanziariamente in favore degli associati in caso di cure mediche o di interventi chirurgici di particolare importanza a cui l’associato ed un proprio familiare debba sottoporsi nei termini e nelle condizioni previste dal Regolamento Sussidi.
Art. 8
Il FONDO potrà prendere iniziative per la costituzione o adesione a consulte, consorzi ed ad altre organizzazioni comunque denominate nel campo della mutualità, della cooperazione e del volontariato.
Per lo stesso motivo il FONDO potrà compiere qualunque operazione per il conseguimento dello scopo sociale, compreso la stipula di contratti di locazione o di comodato, l’accensione di finanziamenti, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, ed ogni altro atto o contratto che risulti utile od opportuno per il sodalizio.
Per il conseguimento dell’oggetto Sociale, il FONDO, avendone la disponibilità finanziaria, potrà compiere operazioni immobiliari.
Art. 9
La durata del FONDO è illimitata, salvo quanto previsto dall'art. 31.
Soci, loro ammissioni ed esclusioni – Suo patrimonio
Art. 10
Il numero degli associati al FONDO è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Sono Soci del FONDO tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti interni, incluso il regolare versamento delle quote associative e di eventuali contributi. A tale categoria possono accedere i dipendenti in servizio (sia in prova sia in pianta stabile) dell’Ente Autonomo Volturno (di seguito EAV), nonché i soci che si trasferiscono presso altre aziende.
L’impegno dell’associato è per l’anno solare e non per frazione di esso.
Gli associati hanno il diritto di:
partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi;
esaminare i libri sociali.
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei Soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
Gli associati hanno il dovere di:
adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione
rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Art. 11
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può concedere riconoscimento di Benemerenza alle persone fisiche o giuridiche (cooperative, mutue associazioni culturali, enti morali e locali) che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità del FONDO, nonché a coloro che effettuano conferimenti patrimoniali per il conseguimento dell’oggetto Sociale.
Tali soggetti non rientrano nella compagine sociale, pertanto non devono versare i premi associativi, non possono essere eletti a cariche sociali, non hanno diritto a voto né a qualsiasi assistenza e previdenza mutualistica.
Art. 12
Per divenire socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando in essa di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti Interni.
L’iscrizione del socio viene disposta dal Consiglio Direttivo e la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro dei Soci.
Il Consiglio Direttivo potrà, entro 60 giorni dalla data di ricezione, respingere la domanda di ammissione motivando tale decisione e comunicandola all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata.
In caso di diniego l’aspirante socio, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, potrà chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.
L’impegno dell’associato si intende tacitamente rinnovato in mancanza di dimissioni scritte pervenute entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 13
La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
per decesso;
per dimissioni da comunicarsi per iscritto a mezzo raccomandata e/o pec pervenute entro il 30 settembre di ogni anno;
per decadenza, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o comunque nel caso venga a mancare uno dei requisiti per cui l’associato è stato ammesso;
per delibera di esclusione del Collegio dei Probiviri.
Sono considerate cause di esclusione dell’associato fra l’altro:
l’indisciplina, l’indegnità da chiunque accertate;
l’aver chiesto o ottenuto i benefici del FONDO in maniera illecita o fraudolenta;
la morosità nei pagamenti dei contributi associativi; viene considerato moroso l’associato che, essendo stato invitato per iscritto dall’organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto.
L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte del FONDO ha l’obbligo di versare le quote associative per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione dalla qualità di associato.
Art. 14
Il Patrimonio sociale comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dai beni mobili e immobili di proprietà del FONDO, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è indivisibile per tutta la durata del FONDO e non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’associazione è stata costituita.
In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
I soci, esclusi, dimissionari e gli eredi dei soci non possono pretendere la restituzione di una quota del patrimonio dell’associazione.
Le entrate del FONDO sono costituite da:
quote e contributi degli associati, rappresentati dalle quote associative e dai contributi versati dagli associati nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota annuale può essere versata con trattenuta sulle 14 mensilità, essa è dovuta per l’intero anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato e stato iscritto. La quota ed il contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
proventi delle iniziative assunte dal FONDO nel rispetto delle proprie finalità statutarie;
contributi straordinari, fissati una tantum, su proposta del Consiglio Direttivo e deliberati dall’Assemblea Straordinaria;
contributi, erogazioni e lasciti diversi, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
ogni ulteriore entrata derivante all’associazione a qualsiasi legittimo titolo.
I contributi possono essere versati nei tempi e nelle forme decise dal Consiglio Direttivo ed è ammesso il versamento anche tramite terzi che abbiano sottoscritto con il FONDO un accordo che disciplina le condizioni e le modalità di pagamento in nome e per conto dei soci.
Resta in capo al socio verificare l’avvenuto versamento da parte dell’Ente e, in difetto, provvedere personalmente al pagamento in favore del FONDO delle somme dovute.
Organi sociali
Art. 15
Gli organi del FONDO sono:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario;
il Cassiere-Economo;
il Collegio dei Revisori;
il Collegio dei Probiviri.
Art. 16
L’Assemblea dei Soci ha tutti i poteri deliberativi.
Hanno diritto alla partecipazione all’Assemblea ed al voto tutti i Soci che risultino iscritti almeno un mese prima del giorno fissato per la convocazione in prima seduta.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, per discutere ed approvare il bilancio di esercizio e delibera sulle altre questioni che vengono sottoposte ad essa dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
nomina e revoca i componenti degli organi sociali secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento elettorale;
nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio consuntivo;
approva il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30/06 dell’esercizio a cui fa riferimento;
approva su proposta del Consiglio Direttivo eventuali regolamenti interni;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull’ esclusione degli associati;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci oppure dal Collegio dei Revisori per i compiti ad esso attinenti.
All’Assemblea straordinaria compete:
la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto sociale;
la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del FONDO;
la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
Per deliberare lo scioglimento del FONDO e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il Presidente procede alla convocazione dell’Assemblea mediante avviso affisso nella sede sociale e nei luoghi di lavoro almeno quindici giorni prima della data stabilita ovvero attraverso l’utilizzo di qualunque altro strumento di comunicazione che permetta ai Soci di venire a conoscenza dell’avviso, ed in ogni caso tramite pubblicazione sul sito web dell’Associazione.
Gli avvisi dovranno specificare la data, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da discutere.
Ogni Socio può rappresentare, con delega sottoscritta, un solo altro Socio. L’Assemblea elegge il Presidente ed il Segretario tra i presenti.
Il Presidente controlla la validità dell’Assemblea e delle sue deliberazioni; il Segretario redige il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, in caso di votazione segreta l’Assemblea elegge, tra i presenti, un comitato di scrutinio composto da 3 membri.
Art. 17
L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento del FONDO dovranno essere garantiti dalle prestazioni libere e volontarie degli aderenti all’Associazione e per le quali potranno essere riconosciuti, in conformità del Regolamento interno, rimborsi e/o indennità ritenute congrue rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto.
Nel caso la complessità, l’entità, nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, su deliberazione del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di terzi.
Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l’eventuale remunerazione dell’opera prestata dai collaboratori, nonché valutarne la fattibilità economico-finanziaria, sentito il parere del Collegio dei Revisori, su richiesta del Presidente dell’associazione.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è composto da nove soci eletti dagli associati e due nominati dall’Azienda EAV tra i soci.
Art. 19
Le elezioni per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori si svolgono ogni 4 anni con le seguenti modalità:
1)il Comitato Elettorale, nominato dall’Assemblea e formato da sette membri ordinari e due supplenti, provvede a tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni stesse;
2)possono partecipare alle elezioni i Soci iscritti da almeno un anno al FONDO ed in regola con i pagamenti;
3)le elezioni devono essere indette dal Comitato Elettorale novanta giorni prima della scadenza del mandato e svolgersi entro 60 giorni dalla loro indizione con un preavviso di almeno 15 giorni; in caso di mancata indizione nei termini dello Statuto, le elezioni possono essere indette dal Collegio dei Revisori o dal 10% dei Soci aventi diritto al voto;
4)è consentito, secondo determinazione del Consiglio Direttivo, che il voto possa essere espresso per corrispondenza o altro mezzo di telecomunicazione;
5)sono da eleggere nove membri del Consiglio Direttivo, due membri del Collegio dei Revisori e due supplenti;
6)tutti i Soci possono presentare la lista al Comitato Elettorale entro e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data fissata per le elezioni; la lista deve essere corredata da almeno cinquanta firme di Soci, ogni Socio può firmare una sola lista. Quest'ultima può contenere al massimo un numero di candidati pari al doppio dei membri da eleggere. Il Comitato Elettorale, dopo averne controllata la validità, deve esporre le liste;
7)oltre al voto di lista il Socio può esprimere due preferenze. I seggi vengono attribuiti secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti riportati dalle singole liste concorrenti per ciascun organo sociale.
I seggi sono attribuiti alle sole liste che avranno conseguito un numero di voti validi pari o superiore al quorum elettorale, che si ottiene dividendo il numero dei voti validi alle liste (escluse le schede bianche e nulle) per il numero dei seggi da assegnare per ciascun organo sociale.
Definito il quorum, la commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti, senza apportare alcun arrotondamento per difetto o per eccesso, al quoziente ottenuto dal rapporto tra numero di voti validi di ciascuna lista e quorum. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste che, avendo raggiunto il quorum elettorale, hanno ottenuto i migliori resti e in caso di parità di resti a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale.
Solo dopo aver ripartito i seggi tra le liste che hanno raggiunto il quorum, il Comitato Elettorale procede alla loro attribuzione sulla base dei voti di preferenze ottenute dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti per ciascuna carica sociale.
In caso di parità di preferenze costituisce titolo l’anzianità d’iscrizione al FONDO, a parità d’iscrizione l’anzianità anagrafica;
Le elezioni sono valide se ad esse partecipa almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. In caso contrario la votazione è ripetuta dopo otto giorni e risulta valida qualunque sia il numero dei votanti.
Art. 20
I Consiglieri durano in carica 4 anni. In caso di morte, decadenza, dimissioni, esclusione o per uno dei motivi di cui all’art. 13, subentra il primo consigliere non eletto della lista di appartenenza. In caso di dimissioni contemporanee di cinque o più consiglieri eletti tra i Soci sono indette nuove elezioni entro due mesi.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è indetta con un preavviso di sette giorni e deve specificare l’ordine del giorno da trattare.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Uno dei Consiglieri eletti decade dalla carica se si assenta, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono intervenire i Revisori
Art. 22
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione che non siano statutariamente riservati all’Assemblea.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
la nomina e la revoca del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario ed il Cassiere-Economo eletti dai Soci;
la predisposizione dei regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea;
l’elaborazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo;
il funzionamento del FONDO, determinando le singole attività nei limiti e nelle forme previste dall’atto costitutivo e dallo statuto;
l’esecuzione delle deliberazioni assembleari.
La responsabilità della gestione è assunta dai Consiglieri.
Art. 23
Il Presidente ha la rappresentanza legale del FONDO ed è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del FONDO stesso.
Coordina il funzionamento del FONDO, la riuscita delle manifestazioni e firma la corrispondenza sociale e tutti gli atti che impegnano finanziariamente l’Associazione nei confronti dei terzi.
Convoca il Consiglio Direttivo, controlla l’attuazione delle deliberazioni e nomina i collaboratori tecnici, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; in caso di dimissioni, decadenza o morte il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del successore dopo l’integrazione del Consiglio stesso.
Art. 24
Il Vicepresidente ha la funzione esecutiva solo quando, su delega, sostituisce la figura del Presidente.
Art. 25
Il Segretario ha la responsabilità di predisporre il bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali di competenza dell’organo direttivo, provvede al disbrigo della corrispondenza, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, risponde del funzionamento dei servizi del FONDO, dell’ordinamento organizzativo, dell’osservanza delle deliberazioni, dei regolamenti e dello Statuto.
Art. 26
Il Cassiere-Economo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate solo a mezzo di regolari ordinativi autorizzati a firma del Presidente e del Segretario.
Prende in consegna i beni mobili ed immobili del FONDO e tiene aggiornato il “Libro degli inventari”.
Art. 27
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra i soci.
Dei 3 membri effettivi uno è nominato dall’azienda EAV, gli altri componenti del Collegio vengono eletti contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e con le stesse modalità.
Il Comitato Elettorale nominato per l’elezione del Consiglio Direttivo provvede anche alla elezione del Collegio dei Revisori.
Hanno diritto di voto tutti i Soci che possono esprimere, in deroga a quanto previsto all’art. 19, una sola preferenza.
I Revisori eleggono il Presidente del Collegio nella prima riunione utile.
I Revisori durano in carica 4 anni. In caso di morte, decadenza, dimissioni, esclusione o per uno dei motivi di cui all’art. 13, subentra il primo Revisore supplente non eletto. In caso di dimissioni contemporanee di tutti i Revisori eletti tra i Soci sono indette nuove elezioni entro due mesi.
Il Presidente dei Revisori deve convocare il Collegio almeno ogni 3 mesi ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità; di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
Il Collegio dei Revisori in qualità di organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e smi, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle leggi in materia accompagnandolo con una propria relazione da sottoporre all'Assemblea. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto nell'esercizio dall'organo di controllo.
I componenti del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Intervenire, infine, alle adunanze del Consiglio Direttivo
Al Collegio dei Revisori può essere affidato, dall’Assemblea dei Soci, il controllo contabile, purché un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Al superamento dei limiti di legge, il controllo contabile dovrà essere affidato ad un soggetto, interno o esterno al Fondo, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 28
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea tra i soci, che nominano nel loro seno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli organi del FONDO e i Soci, ovvero tra Socio e Socio, quando la mediazione venga richiesta e comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita dei FONDO. Il Collegio dei Probiviri decide anche sulle controversie inerenti all’ammissione di nuovi associati. Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. Il Collegio si riunisce senza formalità e senza preavviso, le sue decisioni sono inappellabili. I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti a maggioranza semplice dall’Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica quanto i Consiglieri.
Nel caso di infrazione da parte dei Soci delle regole sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, che arrechino danni morali e materiali al FONDO, possono essere inflitte dal Collegio dei Probiviri le seguenti sanzioni:
1)ammonizione semplice verbale;
2)ammonizione grave scritta;
3)sospensione dall’attività del FONDO per un periodo variabile da uno a sei mesi;
4)espulsione dal FONDO, oltre al rimborso degli eventuali danni materiali.
Eserciziosociale - Rendiconto - Libri Sociali
Art. 29
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di Bilancio Consuntivo che comprende la situazione economica patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio che costituisce uno strumento di trasparenza e d’informazione dell'intera gestione del sodalizio.
Il progetto di Bilancio Consuntivo unitamente alla relazione del Presidente del Consiglio Direttivo che documenta, tra l’altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, deve essere sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della data in cui è fissata la riunione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione. I Soci hanno diritto a prendere visione del progetto di bilancio, depositato con le relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nella sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea. Il progetto di bilancio consuntivo, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere presentato ai Soci per la sua approvazione con le modalità di votazione dell’Assemblea ordinaria, entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.
Per motivate circostanze eccezionali tale presentazione potrà essere prorogata di 60 giorni.
Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla redazione del bilancio di previsione che viene sottoposto, insieme alla relazione programmatica del Presidente del Consiglio Direttivo, all’attenzione del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della data in cui è fissata l’Assemblea per la sua approvazione.
Il bilancio di previsione deve rimanere depositato in copia, con la relazione programmatica del Presidente del Consiglio Direttivo, nella sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea.
Il bilancio di previsione deve essere presentato ai soci per la sua approvazione con le modalità di votazione dell’Assemblea ordinaria, entro il 30 settembre dell’anno precedente al quale si riferisce.
Art. 30
Gli eventuali avanzi di gestione, detratta la quota di almeno il 10%, da destinare al Fondo di Riserva, dovranno essere finalizzati ad iniziative a vantaggio degli associati. In presenza di avanzo di gestione, il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a proporre al Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio, uno schema progettuale attuativo per l’impiego dell’avanzo di gestione secondo le finalità sociali.
Il disavanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo può essere coperto su deliberazione dell'Assemblea mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti nell' ordine tassativo che segue e secondo le rispettive capienze:
-Fondo di riserva;
-Fondo contributi straordinari terzi.
Nell’ipotesi d’insufficienza di detti fondi il disavanzo dovrà essere riportato a nuovo.
Art. 31
I libri dell’associazione sono costituiti:
dal libro verbali Assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le Assemblee degli associati;
dal libro verbali del Consiglio Direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le relative deliberazioni;
dal libro del Collegio dei Revisori, nel quale saranno verbalizzate tutte le relative riunioni;
dal libro giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, afferenti le operazioni di gestione;
dal libro degli inventari, nel quale saranno trascritte, in modo analitico, inizialmente e poi annualmente, tutte le attività e passività del FONDO;
dal libro dei Soci, nel quale devono essere annotati i dati anagrafici degli associati, la data di ammissione degli stessi e l’eventuale data in cui essi hanno perso la qualifica di socio;
tutti i libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale
I libri indicati ai punti 1-2-4-5-6-7 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre il libro di cui al punto 3 sarà tenuto a cura del Presidente del Collegio dei Revisori. Tutti i libri sono tenuti come previsto dalle norme vigenti.
I libri sociali e i documenti inerenti l’amministrazione dell’Associazione sono a disposizione del socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, presso la sede sociale e durante i normali orari d’ufficio. In caso di forza maggiore, l’indisponibilità temporanea della documentazione, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata al socio richiedente da parte dell’organo preposto alla cura degli atti.
Scioglimento – Norme finali
Art. 32
Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal codice civile e/o dallo Statuto sociale, lo scioglimento del FONDO si può avere solo per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria con le maggioranze sancite dal presente statuto.
L’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Unico del Registro Nazionale del Terzo Settore e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o in conformità delle disposizioni di Legge vigenti alla data di estinzione o scioglimento.
Art. 33
Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è approvato dall’Assemblea dei Soci.
Art. 34
Per qualsiasi controversia derivante dall’applicazione del presente Statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Art. 35
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
NAPOLI 28 GIUGNO 2024
REGOLAMENTO SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ
Il presente regolamento disciplina le condizioni di accesso, le modalità di erogazione nonché l’entità dei sussidi economici previsti dal vigente statuto, da riconoscere ai Soci e ai loro aventi diritto.
ART. 1 - Sussidio “caso morte” ai sensi dell’art. 5 dello statuto.
Nel caso di decesso del socio, il FONDO erogherà al coniuge o, in mancanza, agli aventi diritto un contributo economico a titolo di sostegno generico alla famiglia e per le spese funerarie effettivamente sostenute.
Tale contributo è determinato, a partire dal giorno 1 gennaio 2029, in euro 7.500,00. Nel periodo intercorrente tra l’approvazione del presente regolamento e la data del 01 gennaio 2029, vigerà un regime transitorio che prevede per gli anni 2025 e 2026 un sussidio di euro 12.500,00 e per gli anni 2027 e 2028 un sussidio di euro 10.000,00.
Tale contributo sarà erogato anche nel caso di decesso del socio il cui rapporto di lavoro sia cessato, per inabilità totale, nei 12 mesi precedenti il decesso. In tali casi il FONDO erogherà agli aventi diritto il contributo economico di cui al precedente comma pari al 50% di quanto sarebbe spettato al Socio in costanza di rapporto di lavoro.
La richiesta di sussidio dovrà pervenire al FONDO, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo alla data del decesso del Socio.
L’erogazione delle somme spettanti sarà subordinata al rispetto del predetto termine temporale ed alla regolarità della documentazione a supporto della domanda indicata nell’apposito modello pubblicato sul sito dell’associazione e disponibile anche presso la sede legale del FONDO.
In caso di dati mancanti o di insufficiente documentazione, il FONDO potrà richiedere, all’avente diritto, l’integrazione dell’istanza ed in assenza di regolarizzazione, entro il 30 maggio dell’anno successivo alla data del decesso del socio, il diritto al sussidio sarà considerato decaduto. È comunque, in ogni caso, facoltà del FONDO chiedere l’esibizione della documentazione in originale.
Tutte le somme di cui al presente regolamento saranno erogate nelle seguenti misure percentuali:
il 10% in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva inferiore ad un anno;
il 25% in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore all’anno ma inferiore a due anni;
il 50% in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore ai due anni ma inferiore a tre anni;
il 75% in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore ai tre anni ma inferiore a quattro anni;
Il 100% in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva pari o superiore a quattro anni.
ART. 2 - Sussidio “caso malattia” ai sensi dell’art. 6 dello statuto.
Il FONDO erogherà un sussidio in caso di malattia del Socio quando l’assenza dal lavoro, negli ultimi 12 (dodici) mesi, si protrae oltre il 180° (centottantesimo) giorno.
Al Socio spetterà un sussidio di € 15,00 (quindici) per ogni giorno di malattia eccedente il 180° (centottantesimo) giorno e fino al 540° (cinquecentoquarantesimo) giorno incluso.
Al socio che, nell’arco dell’intero rapporto associativo pregresso (anche discontinuo), abbia già beneficiato complessivamente del sussidio “caso malattia” per € 3.600,00 è preclusa la possibilità di presentare una nuova richiesta di sussidio anche in presenza delle condizioni indicate al primo comma.
Anche le somme di cui al presente articolo saranno erogate nelle seguenti misure percentuali:
il 10% in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva inferiore ad un anno;
il 25% in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore all’anno ma inferiore a due anni;
il 50% in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore ai due anni ma inferiore a tre anni;
il 75% in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore ai tre anni ma inferiore a quattro anni;
Il 100% in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva pari o superiore a quattro anni.
La richiesta di sussidio caso malattia dovrà pervenire al FONDO, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultima giornata di malattia certificata da indennizzare.
Resta in capo al Socio l’obbligo di presentare al FONDO la documentazione rilasciata dall’azienda attestante il periodo di assenza per malattia.
ART. 3 - Sussidio per “spese sanitarie, viaggio e pernottamento”, ai sensi dell’art. 7 dello statuto.
Il FONDO erogherà un sussidio nel caso in cui il socio o un suo avente diritto sia sottoposto a un intervento chirurgico o ad un trattamento sanitario di particolare importanza.
L’ammontare del sussidio da erogare potrà essere al massimo pari al 50% delle sole spese, effettivamente sostenute e documentate dal socio, con esclusione delle spese accessorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di viaggio e/o pernottamento ecc…). L’importo massimo del contributo è di €. 1.000,00 (mille) e, comunque, non potrà mai eccedere, nell’arco dell’intero rapporto associativo (anche discontinuo), l’importo massimo di €. 5.000,00 (cinquemila). Al socio che ha raggiunto l’anzidetto massimale sarà, pertanto, preclusa la possibilità di accedere ad una ulteriore richiesta di sussidio per spese sanitarie anche in presenza delle condizioni indicate al primo comma. In caso di nuova richiesta di contributo che determinerebbe il superamento del limite di 5.000,00 euro, la stessa potrà essere riconosciuta limitatamente all’importo mancante al raggiungimento di detto massimale. Il FONDO monitorerà l’ammontare delle somme corrisposte ai Soci a titolo di sussidio per spese sanitarie ai fini della verifica del raggiungimento del limite massimo.
Anche le somme di cui al presente articolo saranno erogate nelle seguenti misure percentuali:
il 10% in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva inferiore ad un anno;
il 25% in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore all’anno ma inferiore a due anni;
il 50% % in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore ai due anni ma inferiore a tre anni;
il 75% % in presenza dell’ultima anzianità di iscrizione consecutiva superiore ai tre anni ma inferiore a quattro anni;
Il 100% % in presenza dell’ultima per anzianità pari o superiore a quattro anni.
Il sussidio verrà erogato a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del FONDO previa valutazione della documentazione presentata dal Socio.
La richiesta di sussidio dovrà pervenire al FONDO, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo alla data riportata sui documenti da rimborsare. Pertanto sarà cura del socio allegare alla richiesta di sussidio tutte le spese sanitarie sostenute nell’anno solare precedente. Non saranno ammesse le richieste di sussidio riferite a spese sanitarie sostenute in data antecedente i 12 mesi dalla data riportata sui documenti da rimborsare.
Il FONDO si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione a supporto dell’effettivo pagamento delle spese sanitarie oggetto di sussidio.
Saranno oggetto di sussidio esclusivamente le spese sanitarie e non rimborsate al socio da parte di terzi. Resta in capo al socio la responsabilità relativa ad eventuali dichiarazioni mendaci o fraudolente a danno del patrimonio del FONDO.
Il FONDO si riserva di adottare ogni misura idonea necessaria ad accertare, anche successivamente all’erogazione del sussidio, la legittimità della richiesta e, in caso di contestazione, di adire alle vie giudiziarie per il recupero delle somme indebitamente riscosse oltre agli oneri ed agli interessi di legge.
ART. 4 – Definizione di aventi diritto
Sono considerati aventi diritto del Socio:
il coniuge non separato legalmente;
la persona con cui il Socio ha costituito un’unione civile riconosciuta dallo Stato italiano;
il convivente di fatto riconosciuto dallo Stato italiano;
i figli e i minori affidati con provvedimento dell’autorità giudiziaria, limitatamente alla durata dell’affidamento;
i genitori e/o fratelli del Socio in assenza di affini e discendenti diretti;
ART. 5 – Sospensione pagamento sussidi
In caso di mancato e/o inesatto versamento dei contributi dovuti, il FONDO si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dei sussidi a favore dei Soci morosi.
In caso di decesso del Socio moroso, agli aventi diritto non spetta alcun sussidio. Agli aventi diritto non è riconosciuta la possibilità di sanare la morosità del socio defunto.
ART. 6 – Comunicazione dei dati
Il Socio, per poter godere del diritto ai sussidi e ai servizi in favore dei propri aventi diritto, all’atto dell’iscrizione al FONDO deve comunicare il proprio stato di famiglia e la propria residenza.
Tutte le variazioni intervenute nel corso della vita associativa dovranno essere comunicate al FONDO nelle modalità e nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.
Il FONDO si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento al Socio, la propria certificazione anagrafica familiare.
Se il Socio omette la comunicazione di cui ai commi precedenti, il FONDO non potrà essere ritenuto responsabile in caso di mancato recapito di qualsiasi comunicazione relativa al rapporto associativo e di ogni eventuale interruzione delle attività sociali in favore del Socio e dei suoi aventi diritto.
ART. 7 – Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è approvato dal Consiglio Direttivo.
Napoli, 18/12/2024